L’agibilità scomparsa – secondo episodio
L’agibilità scomparsa: perché nulla è veramente facile nemmeno se lo sembra.
Commercializzare un immobile non è solo occuparsi di qualche piccolo intervento di sistemazione o dell’allestimento scenografico (Home staging). Di predisporre la pubblicità o di gestire gli appuntamenti. Io vorrei dedicare tutto il mio tempo a conoscere nuove persone, ragionare insieme per capire le loro esigenze, aiutarli a trovare la soluzione migliore. Ma come in ogni lavoro oltre alla parte divertente c’e’ di più….La burocrazia è davvero di più!
Un esempio? Ve lo racconto volentieri. Il punto di partenza: anche se non tutta Torino è stata edificata dai romani, ci sono comunque moltissimi edifici costruiti prima che entrassero in vigore le leggi che hanno introdotto il certificato di agibilità.
Il T.U. dell’ edilizia, prevede che il certificato di agibilità debba essere richiesto solo per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza. Quindi non serve il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni su cui non sono stati fatti di interventi successivamente al DPR 380/2001, nel caso non sia già presente, visto che nella norma è esclusa la retroattività della disposizione.
Fin qui tutto chiaro? E invece no. Negli ultimi anni la giurisprudenza tende a considerare il certificato di agibilità come un requisito giuridico del bene oggetto di compravendita sempre più importante. La mancanza del certificato di agibilità può essere considerata un inadempimento del venditore.
In effetti la contraddizione tra la norma e la giurisprudenza è solo apparente. L’obiettivo è garantire che un immobile possa essere adibito ad abitazione e che l’acquirente non venga indotto a comprare una cosa per un’altra.
E allora: tutti a caccia del certificato di agibilità scomparsa!
Se vuoi sapere qualcosa di più sulle mie attività vai a Come svolgo il mio lavoro – primo episodio